
VERIFICHE ALLEGATO VII ART.71 D.LGS 81/08
VERIFICHE SU ATTREZZATURE A PRESSIONE E CENTRALI TERMICHE.
Obbligo di Verifica dei Recipienti a Pressione: D.Lgs 81/08
L'Articolo 71 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) identifica nel datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza e l'efficienza di tutte le attrezzature di lavoro, inclusi i recipienti a pressione.
Questi ultimi, per la loro natura intrinseca (contengono fluidi sotto pressione e talvolta ad alta temperatura), presentano rischi elevati in caso di malfunzionamento, rendendo le verifiche un aspetto cruciale per la prevenzione degli infortuni.
Campo di Applicazione
La normativa si applica a tutti i recipienti a pressione utilizzati nei luoghi di lavoro.
Si tratta di serbatoi, autoclavi, compressori, scambiatori di calore, recipienti di gas liquefatti o compressi, e in generale qualsiasi contenitore progettato per operare con una pressione interna superiore a 0.5 bar rispetto alla pressione atmosferica.
Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro è il principale responsabile e ha il compito di:
- Mantenere i recipienti in efficienza: Adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare che le attrezzature siano sempre in condizioni ottimali, prevenendo il deterioramento e garantendo una corretta manutenzione.
- Sottoporre i recipienti a verifiche periodiche: questo è l'obbligo fondamentale. Le verifiche servono a certificarne l'idoneità all'uso sicuro, individuando tempestivamente eventuali difetti, corrosioni o malfunzionamenti.
- Fornire istruzioni e informazioni: assicurare che i lavoratori siano adeguatamente formati, informati sui rischi specifici legati all'uso dei recipienti a pressione e sulle procedure di sicurezza da adottare.
- Adottare misure preventive e protettive: implementare sistemi di sicurezza (es. valvole di sicurezza, manometri), procedure di emergenza e ogni altra misura necessaria a minimizzare i rischi.
Tipologie di Verifiche e Soggetti Abilitati
Le verifiche sui recipienti a pressione si articolano in diverse fasi:
- Verifica di messa in servizio: La prima verifica assoluta, obbligatoria prima di mettere in funzione un nuovo recipiente a pressione. Ha lo scopo di accertare la conformità dell'attrezzatura e della sua installazione.
- Verifiche periodiche (o di funzionamento): Controlli regolari volti a verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e lo stato di conservazione generale del recipiente.
- Verifiche di integrità (o decennali): Controlli più approfonditi, con periodicità più lunghe, finalizzati a valutare l'integrità strutturale del recipiente, spesso tramite prove di pressione e controlli non distruttivi.
Queste verifiche devono essere eseguite esclusivamente da soggetti abilitati, ovvero:
- INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
- ASL/ARPA (Aziende Sanitarie Locali / Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente).
- Organismi Abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa dimostrazione di specifici requisiti di competenza e indipendenza.
Cadenza delle Verifiche
Le periodicità delle verifiche sono dettagliate nell'Allegato VII del D.Lgs 81/08 e nelle successive normative tecniche di riferimento.
Le cadenze variano in base a fattori come la tipologia del recipiente, il fluido contenuto, la pressione massima di esercizio e la temperatura.
In generale, per i recipienti a pressione, le cadenze indicative sono:
- Verifiche periodiche (di funzionamento): Ogni 1, 2, 3 o 4 anni, a seconda della classificazione.
- Verifiche di integrità (o decennali): Ogni 10 anni, ma la cadenza può variare in base a specifiche condizioni e tipologie di recipiente.
È fondamentale consultare l'Allegato VII per la determinazione precisa delle scadenze.
Sanzioni
Il mancato adempimento degli obblighi di verifica o la violazione delle disposizioni dell'Art. 71 comportano sanzioni per il datore di lavoro, che possono essere di natura amministrativa (multe pecuniarie) o penale (arresto), soprattutto in caso di infortuni gravi o mortali.
Richiamo alla Normativa PED (Pressure Equipment Directive)
La Direttiva 2014/68/UE (PED - Pressure Equipment Directive), recepita in Italia dal D.Lgs. n. 26/2016, è la normativa europea che armonizza i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi.
La PED è propedeutica al D.Lgs 81/08: essa definisce le caratteristiche di sicurezza per la commercializzazione, mentre il D.Lgs 81/08 stabilisce gli obblighi di verifica in esercizio.
La PED classifica le attrezzature in diverse categorie di rischio (da I a IV, più quelle escluse o rientranti nella Buona Pratica Ingegneristica - BPE) in base a:
1. Tipo di fluido:
-
- Gruppo 1: Fluidi pericolosi (infiammabili, tossici, esplosivi, ossidanti, ecc.).
- Gruppo 2: Tutti gli altri fluidi (es. aria compressa, vapore non pericoloso, acqua).
2. Pressione massima ammissibile.
3. Volume.
4. Temperatura massima ammissibile.
Questa classificazione determina il livello di severità delle procedure di valutazione della conformità (e quindi la marcatura CE) e, di conseguenza, influenza l'assoggettamento agli obblighi di messa in servizio e di verifica periodica/integrità previsti dal D.Lgs 81/08.
