Attrezzature di sollevamento

VERIFICHE ALLEGATO VII ART.71 D.LGS 81/08

VERIFICHE SU ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO COSE O PERSONE, secondo Allegato VII Art.71 D.Lgs 81/08

  • Gru su autocarro.
  • Autogru di qualunque portata.
  • Gru a torre edilizia.

  • Carrelli semoventi ed escavatori.
  • Gru a ponte e a bandiera.
  • Pontoni e sollevatori portuali.
  • Argani e paranchi.
  • Piattaforme motorizzate e manuali per sollevamento persone.
  • Piattaforme autosollevanti su colonne.
  • By bridge (sottoponte).

Obbligo di Verifica delle Attrezzature di Sollevamento: D.Lgs 81/08

L'Art. 71 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito all'uso delle attrezzature di lavoro, inclusi i mezzi e le attrezzature di sollevamento. L'obiettivo principale è garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire incidenti legati al loro impiego.

Campo di Applicazione

La normativa si applica a tutte le attrezzature di sollevamento utilizzate nei luoghi di lavoro, che rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. Attrezzature di sollevamento persone: piattaforme aeree, ponti mobili su ruote, ascensori da cantiere, ecc.
  2. Attrezzature di sollevamento cose con guida in quota e/o carico sospeso: gru a torre, gru mobili, paranchi, ecc.

Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro è responsabile di:

  • Mantenere le attrezzature in efficienza: Assicurarsi che le attrezzature siano sempre in perfette condizioni di funzionamento, adottando le misure tecniche e organizzative necessarie.

Questo include la manutenzione ordinaria e straordinaria.

  • Sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche: questo è il punto focale dell'obbligo.

Le verifiche servono a certificarne l'idoneità all'uso e a individuare eventuali difetti o malfunzionamenti che potrebbero compromettere la sicurezza.

  • Nominare il personale addetto: solo lavoratori adeguatamente formati e abilitati possono utilizzare le attrezzature di sollevamento.
  • Fornire istruzioni e informazioni: i lavoratori devono essere informati sui rischi specifici legati all'uso delle attrezzature e sulle procedure di sicurezza da seguire.
  • Adottare misure preventive e protettive: implementare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi, come ad esempio la delimitazione dell'area di lavoro, la segnalazione dei carichi sospesi, ecc.
  • Verifiche Periodiche e Soggetti Abilitati

Le verifiche periodiche si distinguono in:

  1. Verifiche di prima installazione (o messa in servizio): si tratta della prima verifica da effettuare prima che l'attrezzatura venga messa in servizio per la prima volta.
  2. Verifiche periodiche successive: Sono le verifiche che si ripetono con cadenza regolare.

Le verifiche devono essere effettuate da soggetti abilitati, che possono essere:

  • INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)
  • Organismi Abilitati: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abilita organismi privati ad effettuare le verifiche periodiche, in base a specifici requisiti di competenza e indipendenza.
  • Cadenza delle Verifiche

Le periodicità delle verifiche variano in base alla tipologia di attrezzatura e all'uso. In generale, il D.Lgs 81/08 rimanda ai criteri stabiliti dall'Allegato VII dello stesso decreto e ad altre normative specifiche.

Ecco alcune delle cadenze più comuni:

Ogni anno:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), comunemente dette "cestelli".
  • Scale aeree a sfilo, ad inclinazione variabile (mezzi per il soccorso in caso di incendio).
  • Ponti mobili a torre (ponteggi mobili), se utilizzati come attrezzature di sollevamento.
  • Gru a torre (gru da cantiere).
  • Gru mobili, autogru e gru su autocarro.
  • Argani, paranchi e tutte le attrezzature di sollevamento impiegate in ambito portuale, costruzioni o siderurgico con data di fabbricazione antecedente i 10 anni.

Ogni 2 anni:

  • Gru a ponte con data di fabbricazione antecedente i 10 anni.
  • Gru a bandiera con data di fabbricazione antecedente i 10 anni.

Ogni 3 anni:

  • Gru a ponte con data di fabbricazione non antecedente i 10 anni.
  • Gru a bandiera con data di fabbricazione non antecedente i 10 anni.

È fondamentale consultare l'Allegato VII del D.Lgs 81/08 per le cadenze precise e le tipologie di attrezzature, poiché le periodicità possono essere influenzate anche da altri fattori come la frequenza d'uso o le condizioni ambientali.

Sanzioni

La mancata effettuazione delle verifiche periodiche o il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Art. 71 comporta sanzioni a carico del datore di lavoro, che possono essere di natura amministrativa (multe) o penale (arresto) in caso di infortunio grave o mortale.

In sintesi, l'Art. 71 del D.Lgs 81/08 rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo al datore di lavoro una direttiva per la gestione rigorosa e costante delle attrezzature di sollevamento attraverso le verifiche periodiche e un'attenta manutenzione.