
VERIFICHE ALLEGATO VII ART.71 D.LGS 81/08
VERIFICHE SU ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO COSE O PERSONE, secondo Allegato VII Art.71 D.Lgs 81/08
Obbligo di Verifica delle Attrezzature di Sollevamento: D.Lgs 81/08
L'Art. 71 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in merito all'uso delle attrezzature di lavoro, inclusi i mezzi e le attrezzature di sollevamento. L'obiettivo principale è garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire incidenti legati al loro impiego.
Campo di Applicazione
La normativa si applica a tutte le attrezzature di sollevamento utilizzate nei luoghi di lavoro, che rientrano in una delle seguenti categorie:
- Attrezzature di sollevamento persone: piattaforme aeree, ponti mobili su ruote, ascensori da cantiere, ecc.
- Attrezzature di sollevamento cose con guida in quota e/o carico sospeso: gru a torre, gru mobili, paranchi, ecc.
Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro è responsabile di:
- Mantenere le attrezzature in efficienza: Assicurarsi che le attrezzature siano sempre in perfette condizioni di funzionamento, adottando le misure tecniche e organizzative necessarie.
Questo include la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche: questo è il punto focale dell'obbligo.
Le verifiche servono a certificarne l'idoneità all'uso e a individuare eventuali difetti o malfunzionamenti che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Nominare il personale addetto: solo lavoratori adeguatamente formati e abilitati possono utilizzare le attrezzature di sollevamento.
- Fornire istruzioni e informazioni: i lavoratori devono essere informati sui rischi specifici legati all'uso delle attrezzature e sulle procedure di sicurezza da seguire.
- Adottare misure preventive e protettive: implementare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi, come ad esempio la delimitazione dell'area di lavoro, la segnalazione dei carichi sospesi, ecc.
- Verifiche Periodiche e Soggetti Abilitati
Le verifiche periodiche si distinguono in:
- Verifiche di prima installazione (o messa in servizio): si tratta della prima verifica da effettuare prima che l'attrezzatura venga messa in servizio per la prima volta.
- Verifiche periodiche successive: Sono le verifiche che si ripetono con cadenza regolare.
Le verifiche devono essere effettuate da soggetti abilitati, che possono essere:
- INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)
- Organismi Abilitati: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abilita organismi privati ad effettuare le verifiche periodiche, in base a specifici requisiti di competenza e indipendenza.
- Cadenza delle Verifiche
Le periodicità delle verifiche variano in base alla tipologia di attrezzatura e all'uso. In generale, il D.Lgs 81/08 rimanda ai criteri stabiliti dall'Allegato VII dello stesso decreto e ad altre normative specifiche.
Ecco alcune delle cadenze più comuni:
Ogni anno:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), comunemente dette "cestelli".
- Scale aeree a sfilo, ad inclinazione variabile (mezzi per il soccorso in caso di incendio).
- Ponti mobili a torre (ponteggi mobili), se utilizzati come attrezzature di sollevamento.
- Gru a torre (gru da cantiere).
- Gru mobili, autogru e gru su autocarro.
- Argani, paranchi e tutte le attrezzature di sollevamento impiegate in ambito portuale, costruzioni o siderurgico con data di fabbricazione antecedente i 10 anni.
Ogni 2 anni:
- Gru a ponte con data di fabbricazione antecedente i 10 anni.
- Gru a bandiera con data di fabbricazione antecedente i 10 anni.
Ogni 3 anni:
- Gru a ponte con data di fabbricazione non antecedente i 10 anni.
- Gru a bandiera con data di fabbricazione non antecedente i 10 anni.
È fondamentale consultare l'Allegato VII del D.Lgs 81/08 per le cadenze precise e le tipologie di attrezzature, poiché le periodicità possono essere influenzate anche da altri fattori come la frequenza d'uso o le condizioni ambientali.
Sanzioni
La mancata effettuazione delle verifiche periodiche o il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Art. 71 comporta sanzioni a carico del datore di lavoro, che possono essere di natura amministrativa (multe) o penale (arresto) in caso di infortunio grave o mortale.
In sintesi, l'Art. 71 del D.Lgs 81/08 rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo al datore di lavoro una direttiva per la gestione rigorosa e costante delle attrezzature di sollevamento attraverso le verifiche periodiche e un'attenta manutenzione.
